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Criteri per l'individuazione e l'uso dei
dispositivi di protezione individuale (DPI).
(Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’ 8 settembre 2001)
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Art.
1.
1.
Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a)
alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente
decreto;
b)
alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del
presente decreto;
c)
alla protezione degli occhi:
i)
filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii)
filtri per radiazioni ultraviolette,
iii)
filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente
decreto;
d)
a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del
presente decreto.
Art.
2.
1.
I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al
precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.
Art.
3.
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà
all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di
DPI nonchè all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione
al progresso tecnologico.
(Allegati
omessi)